AVVENIMENTI
Ratifica della
Convenzione consolare Italia-Cuba.
IL 15-01-2007 a
ROMA la VI Commissione Finanze della Camera ha espresso parere
favorevole alla III Commissione Affari esteri sul sotto indicato
disegno di legge C1874, di Ratifica della Convenzione consolare
Italia-Cuba.
XV Legislatura -
Camera dei Deputati - N. 1874
Disegno di Legge
presentato dal ministro degli affari esteri D'ALEMA,di concerto con
il ministro dell'interno AMATO, con il ministro della giustizia
MASTELLA, con il ministro dell'economia e delle finanze, PADOA
SCHIOPPA e con il ministro dei trasporti BIANCHI.
Ratifica ed
esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.
Disegno di Legge
presentato il 31 ottobre 2006
Onorevoli Deputati
- Il presente disegno di legge autorizza il Capo dello Stato a
ratificare la Convenzione consolare stipulata tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Cuba nel marzo del 2001. L'atto in
parola era già stato presentato in Parlamento nel corso della
passata legislatura e ne aveva anche ottenuto l'approvazione da
parte del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2668). Tuttavia a
seguito delle critiche emerse nei confronti del regime castrista nel
luglio del 2003, il disegno di legge ha subito una battuta di
arresto. Poiché le polemiche del 2003 si sono via via smorzate, in
considerazione del fatto che la Convenzione risponde a concrete
esigenze di tutela nei nostri connazionali, si ritiene opportuno e
necessario ripresentare il provvedimento all'esame delle Camere. La
Convenzione consolare con Cuba si inserisce nel quadro del
rafforzamento delle relazioni tra i due Stati. Essa definisce e
regola nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari nei due
Stati, che non sono disciplinate nella Convenzione di Vienna sulle
relazioni consolari del 1963, in vigore tra i due Stati. Lo sviluppo
dei rapporti reciproci tra Italia e Cuba ha determinato negli ultimi
anni un'apprezzabile incremento di operatori economici italiani a
Cuba, nonché un notevole movimento turistico italiano verso quello
Stato e un sensibile aumento dei matrimoni misti: da ciò l'esigenza
di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone
fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori
rapporti sul piano sociale ed economico.
I primi tre
capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando
lo status degli organi consolari, in conformità ai principi generali
contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963, di cui sono Parte
ambedue gli Stati.
In particolare,
nel capitolo I sono contenute le definizioni dei termini usati nel
testo; nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti
l'istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri
dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni
consolari; nel capitolo III vengono precisati le agevolazioni, i
privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio
consolare dello Stato di invio in quello di residenza.
Il capitolo IV
precisa le funzioni riconosciute ai Consoli e le modalità del loro
esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la
cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti
ed altri documenti; la notifica di atti giudiziari, la registrazione
dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le
competenze in materia marittima. Particolare importanza rivestono le
norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e
funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono
il diritto del Console di tutelare i propri connazionali detenuti o
comunque privati della libertà. Viene, altresì, sottolineato
l'obbligo di collaborazione dei Consoli con le autorità locali in
materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di
documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità. La
Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani
possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di
altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano
rappresentanze in loco: ciò in conformità con le deliberazioni
intervenute in sede di Unione europea.
In base al
capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a
Consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa.
Per quanto
riguarda le singole disposizioni della Convenzione si rileva quanto
segue.
1. Gli articoli da
2 a 7 disciplinano il procedimento di nomina dei funzionari
consolari.
2. Gli articoli da
8 a 36 regolano le immunità, l'inviolabilità ed i privilegi dei
funzionari consolari, nonché il regime di inviolabilità applicabile
ai locali e agli archivi consolari; essi inoltre prevedono le
condizioni per le esenzioni fiscali e doganali.
3. Negli articoli
da 37 a 63 è contenuta la disciplina relativa alle funzioni
consolari. In particolare essi riguardano: la registrazione dei
cittadini (articolo 39), il rilascio dei passaporti e dei visti
(articolo 40), la notifica di atti giudiziari (articolo 41), la
cooperazione in materia di cittadinanza (articolo 42), la
legalizzazione di documenti (articolo 43), l'efficacia degli atti e
documenti consolari (articolo 44), il rilascio di documenti
consolari e l'espletamento di funzioni elettorali (articolo 45), la
formazione di atti notarili (articolo 46), gli atti dello stato
civile (articolo 47). Particolarmente importanti sono l'articolo 49
sul diritto di comunicazione tra cittadini e Autorità consolari e
l'articolo 50 sul diritto di assistenza ai cittadini detenuti,
nonché l'articolo 51 sulla protezione dei minori e degli incapaci.
Le pratiche relative al decesso dei connazionali sono regolate
dall'articolo 52.
Per quanto
riguarda le competenze dei Consoli in materia marittima ed
aeronautica, esse sono contemplate dagli articoli da 53 a 59.
Gli articoli 62 e
63 regolano l'esercizio delle funzioni consolari per conto di uno
Stato terzo e in uno Stato terzo.
4. Gli articoli da
64 a 73 stabiliscono le funzioni dei Consoli onorari e le modalità
del loro esercizio. È chiaro che la disciplina prevista dalla
Convenzione si applica agli Uffici consolari italiani in Cuba ed a
quelli cubani in Italia.
APPENDICE
L'attuazione della
Convenzione consolare tra l'Italia e Cuba comporta un onere per la
partecipazione italiana alle riunioni della Commissione mista
(articolo 76), incaricata dell'esame dei programmi operativi che si
riunirà annualmente a Cuba ed in Italia.
Nell'ipotesi
dell'invio di due funzionari a L'Avana, con permanenza di cinque
giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
- pernottamento
(euro 150 al giorno x 2 persone x 5 giorni) = euro 1.500
- diaria
giornaliera per ciascun funzionario, euro 92; l'importo di euro 92
viene ridotto di euro 31, corrispondente ad 1/3 della diaria.
Ad euro 61 vanno
aggiunti euro 24, quale quota media per contributi previdenziali,
assistenziali ed Irpef (ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto
1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo n. 446
del 15 dicembre 1997) (euro 85 x 2 persone x 5 giorni) = euro 850
Spese di viaggio:
- biglietto aereo A/R Roma-L'Havana
(euro 2.250 x 2
persone = euro 4.500) = euro 4.500
Totale onere
(articolo 76) euro 6.850
Pertanto, l'onere
da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal
2006 ammonta ad euro 6.850.
Si evidenzia,
infine, quanto segue: le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri
recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari,
delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili
ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento; il calcolo
della diaria è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge n.
223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del
2006, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga
la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista
dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
ANALISI
TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti
tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità
dell'intervento normativo.
Il provvedimento
rende esecutive in Italia le disposizioni della Convenzione,
riconoscendo uno specifico trattamento ai Consoli cubani in Italia e
attribuendo loro le competenze dalle stesse previste.
B) Analisi della
compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Esso è conforme
alla Costituzione laddove, all'articolo 87, questa prevede che il
Presidente della Repubblica ratifica i Trattati internazionali,
previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere, e non incide
su altri diritti riconosciuti dalla Costituzione stessa.
C) Analisi della
compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento
non incide sulla disciplina comunitaria, che non regola le materie
contemplate dalla Convenzione.
D) Analisi della
compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto
speciale. Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni
e delle autonomie locali, che non si estendono alle materie da esso
contemplate, né incide su precedenti interventi di delegificazione,
che non riguardano detta materia.
E) Incidenza delle
norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. La Convenzione
consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba è
soggetta all'approvazione del Parlamento, ma non comporta l'adozione
di norme speciali di adeguamento.
2. Elementi di
drafting e linguaggio normativo. Come per tutti i Trattati soggetti
all'approvazione del Parlamento, il testo è stato negoziato con i
rappresentanti del Governo di Cuba e successivamente paragrafato
dopo aver confrontato l'esattezza delle versioni italiana e cubana
del testo medesimo. La Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà
in vigore dopo lo scambio delle ratifiche da parte dei due Stati.
ANALISI
DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Motivazioni che
hanno condotto alla stipula della Convenzione. Lo sviluppo dei
rapporti tra Italia e Cuba ha determinato negli ultimi anni un
notevole incremento della presenza di operatori economici italiani
in Cuba, nonché un rilevante aumento del movimento delle persone tra
i due Stati, da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di
tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale
necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed
economico.
B) Ambito
dell'intervento: destinazioni diretti e indiretti.
Destinatari
diretti della Convenzione sono l'Italia e la Repubblica cubana,
nonché i loro cittadini persone fisiche e giuridiche. Non sono
previste categorie particolari di destinatari diretti né indiretti
della Convenzione.
C) Modalità di
attuazione. Spetta agli Uffici consolari attuare la protezione dei
propri cittadini. Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai
Consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari
settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni
notarili; il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti; la
notifica di atti giudiziari; la registrazione dei cittadini; la
protezione dei minori e degli indigenti; le competenze in materia
marittima.
Particolare
importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione
tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché
quelle che sanciscono il diritto del Console di tutelare i propri
connazionali detenuti o comunque privati della libertà. Viene,
altresì, sottolineato l'obbligo di collaborazione dei Consoli con le
Autorità locali in materia di identificazione dei propri
connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della
clandestinità. La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici
consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a
favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che
non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità con le
deliberazioni intervenute in sede di Unione europea.
D) Obiettivi della
Convenzione e risultati attesi. L'obiettivo della Convenzione è la
predisposizione dei mezzi per la tutela del cittadino all'estero e
la determinazione dello status dell'Ufficio consolare.
E) Valutazioni
dell'impatto sulla pubblica amministrazione. La Convenzione precisa
le competenze degli Uffici consolari italiani nella Repubblica di
Cuba.
F) Valutazioni
dell'impatto sui destinatari passivi. I cittadini italiani, persone
fisiche e persone giuridiche, a Cuba potranno avvalersi
dell'assistenza della tutela accordata dai nostri Consoli in base
alla Convenzione.
DISEGNO DI LEGGE
Art.
1.(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare
tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il
12 marzo 2001.
Art. 2.(Ordine di
esecuzione).
1. Piena ed intera
esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto
disposto dall'articolo 78 della Convenzione stessa.
Art. 3.(Copertura
finanziaria).
1. Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
6.850 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.(Entrata in
vigore).
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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