CUBAOGGI


PROGETTO DI RISOLUZIONE

 


 

Tema 17 dell’agenda

La questione della detenzione arbitraria nella base navale degli Stati Uniti a Guantanamo

 

La Commissione dei Diritti Umani

Considerando che, in conformità con i principi più sacri della Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana sulla base della libertà, la giustizia e la pace nel mondo,

Riconoscendo che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana,

Considerando gli obblighi degli Stati in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà,

Ricordando che ogni Stato Parte del Patto Internazionale dei diritti civili e politici è obbligato a rispettare e garantire i diritti riconosciuti nel Patto a tutti gli individui soggetti alla sua giurisdizione senza distinzione alcuna per motivo di razza, colore, sesso, lingua, religione e o altro credo, origine nazionale o sociale, le sue proprietà, la nascita o qualsiasi altro status,

Riaffermando che ogni essere umano ha il diritto inerente alla vita  e il diritto di non venire sottoposto a tortura,  trattamenti o castighi crudele, inumani e degradanti,

Prendendo nota che di questi diritti si parla negli articoli 6 e 7 del Patto e che in conformità con l’articolo 4-2 in nessuna circostanza si può tralasciare l’applicazione di questi due articoli,

Ricordando che in conformità con le disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e del Patto Internazionale dei Diritti civili e politici ogni persona che viene arrestata deve essere informata delle accuse contro di lei e verrà considerata innocente sino a che non sia provata la sua colpevolezza, verrà condotta rapidamente davanti a un giudice o altro funzionario autorizzato dalla legge per esercitare il potere giudiziario e avrà il diritto a un processo pubblico in un periodo ragionevole nel quale si daranno tutte le garanzie necessarie per la sua difesa o dovrà essere liberata.

Prendendo nota che l’articolo 5-2 del Patto Internazionale dei Diritti civili e politici dispone che non debbono esistere restrizioni e che non ci potranno essere mancanze per ciò che riguarda questi diritti umani fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte del Patto, in conformità con la Legge, le convenzioni, le regole o abitudini, con il pretesto che il Patto non riconosce questi diritti o che li considera di minor importanza,

Profondamente preoccupata per il fatto che stando a informazioni affidabili esiste una situazione di privazione di questi diritti che danneggia un numero non determinato di persone fatte prigioniere come conseguenza delle operazioni militari realizzate in Afganistan e che attualmente si trovano in un campo di detenzione situato nella base navale degli Stati Uniti a Guantanamo, 

Cosciente che l’ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, diversi procedimenti tematici della CDU e un importante numero di ONG’s, così come un numero di Stati con nazionali detenuti in detto campo hanno espresso la loro più grave preoccupazione rispetto alla situazione,

Considerando le decisioni del Convegno di Ginevra del 1949 sul trattamento per i prigionieri di guerra,

1. Sollecita dallo Stato Parte del Patto Internazionale che esercita la giurisdizione effettiva su questo campo che assegni all’Ufficio dell’Alto Commissario delle  Nazioni Unite per i Diritti Umani e agli altri Stati Parte del Patto Internazionale le informazioni necessarie per porre in chiaro le condizioni di vita e lo status giuridico di queste persone, oltre ai passi che sono stati fatti per garantire il rispetto dei loro diritti umani e le libertà fondamentali e la loro protezione, seguendo  il diritto umanitario internazionale,

2. Chiede a questo Stato Parte che si ponga fine a tutte le violazioni dei loro diritti come sta avvenendo nell’attualità e che si applichino tutti i metodi per impedire quelle che si potrebbero produrre mentre le dette persone si trovano sotto la sua giurisdizione effettiva,

3. Si sollecita dal Relatore Speciale sulla questione della tortura, al Relatore Speciale sulla questione dell’indipendenza dei giudici e dei magistrati e al gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie che, a compimento dei loro mandati considerino la situazione descritta nella presente risoluzione e informino sulle loro conclusioni per l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. 

4. Sollecita dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani che presenti una relazione completa sulla applicazione della presente risoluzione al 61º Periodo di sessioni della CDU.  

 

 

 

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