Tema 17
dell’agenda
La questione della
detenzione arbitraria nella base navale degli Stati Uniti a Guantanamo
La Commissione dei
Diritti Umani
Considerando che,
in conformità con i principi più sacri della Carta delle Nazioni Unite,
il riconoscimento della dignità inerente e dei diritti uguali e
inalienabili di tutti i membri della famiglia umana sulla base della
libertà, la giustizia e la pace nel mondo,
Riconoscendo che
questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana,
Considerando gli
obblighi degli Stati in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, di
promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e
delle libertà,
Ricordando che
ogni Stato Parte del Patto Internazionale dei diritti civili e politici
è obbligato a rispettare e garantire i diritti riconosciuti nel Patto a
tutti gli individui soggetti alla sua giurisdizione senza distinzione
alcuna per motivo di razza, colore, sesso, lingua, religione e o altro
credo, origine nazionale o sociale, le sue proprietà, la nascita o
qualsiasi altro status,
Riaffermando che
ogni essere umano ha il diritto inerente alla vita e il diritto di non
venire sottoposto a tortura, trattamenti o castighi crudele, inumani e
degradanti,
Prendendo nota che
di questi diritti si parla negli articoli 6 e 7 del Patto e che in
conformità con l’articolo 4-2 in nessuna circostanza si può tralasciare
l’applicazione di questi due articoli,
Ricordando che in
conformità con le disposizioni della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani e del Patto Internazionale dei Diritti civili e politici
ogni persona che viene arrestata deve essere informata delle accuse
contro di lei e verrà considerata innocente sino a che non sia provata
la sua colpevolezza, verrà condotta rapidamente davanti a un giudice o
altro funzionario autorizzato dalla legge per esercitare il potere
giudiziario e avrà il diritto a un processo pubblico in un periodo
ragionevole nel quale si daranno tutte le garanzie necessarie per la sua
difesa o dovrà essere liberata.
Prendendo nota che
l’articolo 5-2 del Patto Internazionale dei Diritti civili e politici
dispone che non debbono esistere restrizioni e che non ci potranno
essere mancanze per ciò che riguarda questi diritti umani fondamentali
riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte del Patto, in conformità
con la Legge, le convenzioni, le regole o abitudini, con il pretesto che
il Patto non riconosce questi diritti o che li considera di minor
importanza,
Profondamente
preoccupata per il fatto che stando a informazioni affidabili esiste una
situazione di privazione di questi diritti che danneggia un numero non
determinato di persone fatte prigioniere come conseguenza delle
operazioni militari realizzate in Afganistan e che attualmente si
trovano in un campo di detenzione situato nella base navale degli Stati
Uniti a Guantanamo,
Cosciente che
l’ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani,
diversi procedimenti tematici della CDU e un importante numero di ONG’s,
così come un numero di Stati con nazionali detenuti in detto campo hanno
espresso la loro più grave preoccupazione rispetto alla situazione,
Considerando le
decisioni del Convegno di Ginevra del 1949 sul trattamento per i
prigionieri di guerra,
1. Sollecita dallo
Stato Parte del Patto Internazionale che esercita la giurisdizione
effettiva su questo campo che assegni all’Ufficio dell’Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e agli altri Stati Parte del
Patto Internazionale le informazioni necessarie per porre in chiaro le
condizioni di vita e lo status giuridico di queste persone, oltre ai
passi che sono stati fatti per garantire il rispetto dei loro diritti
umani e le libertà fondamentali e la loro protezione, seguendo il
diritto umanitario internazionale,
2. Chiede a questo
Stato Parte che si ponga fine a tutte le violazioni dei loro diritti
come sta avvenendo nell’attualità e che si applichino tutti i metodi per
impedire quelle che si potrebbero produrre mentre le dette persone si
trovano sotto la sua giurisdizione effettiva,
3. Si sollecita
dal Relatore Speciale sulla questione della tortura, al Relatore
Speciale sulla questione dell’indipendenza dei giudici e dei magistrati
e al gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie che, a compimento dei
loro mandati considerino la situazione descritta nella presente
risoluzione e informino sulle loro conclusioni per l’Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i diritti umani.
4. Sollecita
dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani che
presenti una relazione completa sulla applicazione della presente
risoluzione al 61º Periodo di sessioni della CDU.